Deepfake aziendali: quando il tuo CEO dice cose mai dette e come proteggersi

All’inizio del 2024, un dipendente di Arup — multinazionale britannica di ingegneria — a Hong Kong ha partecipato a una videoconferenza con quelli che sembravano essere il direttore finanziario dell’azienda e altri dirigenti senior.

Erano cloni iper-realistici generati dall’intelligenza artificiale. Il dipendente, ingannato dalla videoconferenza, ha avviato una serie di bonifici bancari per un totale di 25,6 milioni di dollari. Non c’era nessun controllo da superare: la verifica visiva e vocale, che per decenni è stata considerata sufficiente in ambito aziendale, non protegge più da un attaccante che dispone degli strumenti AI giusti.

Il caso Arup non è un episodio isolato: è diventato il caso di scuola che illustra una categoria di rischio aziendale completamente nuova. Nel 2024 le frodi basate su identità sintetiche sono cresciute del 300% negli Stati Uniti, gli attacchi deepfake sono raddoppiati, e secondo le proiezioni per il 2026 un’azienda su tre sarà coinvolta in qualche forma di attacco di questo tipo.

Come funzionano gli attacchi deepfake contro le aziende

La frode BEC di nuova generazione

La Business Email Compromise (BEC) — la frode che inganna i dipendenti facendoli credere di ricevere istruzioni da un dirigente legittimo — esiste da anni nella forma di email contraffatte.

L’AI generativa ha trasformato questa minaccia aggiungendo un livello di credibilità che prima non esisteva: la replica sintetica della voce e dell’immagine di amministratori delegati, direttori finanziari e portavoce è diventata uno strumento standard delle frodi BEC più sofisticate.

Il punto critico, secondo gli esperti di sicurezza, non è nemmeno la qualità tecnica del falso: è l’assenza, nella maggior parte delle aziende, di un canale verificabile per autenticare le comunicazioni vere.

I deepfake nei processi di assunzione

Un fenomeno emergente documentato da Trend Micro nel 2024-2025 riguarda i colloqui di lavoro a distanza con candidati deepfake: persone che usano un’identità sintetica generata dall’AI per sostenere colloqui video, spesso con l’obiettivo di ottenere posizioni IT da remoto attraverso cui poi compromettere i sistemi aziendali dall’interno.

Sono stati documentati decine di casi, in particolare riconducibili a operatori che cercano di infiltrarsi in aziende occidentali aggirando le restrizioni geografiche sul lavoro.

La manipolazione dell’identità digitale e i danni reputazionali

Oltre alla frode finanziaria diretta, le aziende sono esposte alla manipolazione della propria identità digitale: video o audio di presunti annunci aziendali, comunicati istituzionali o conferenze stampa falsi, costruiti per generare panico, vendite di massa di azioni quotate, o boicottaggi mirati.

Un deepfake che mostra un amministratore delegato fare dichiarazioni mai pronunciate può causare danni reputazionali e finanziari prima ancora che l’azienda riesca a smentire il contenuto — la velocità di propagazione virale supera sistematicamente la velocità di risposta organizzativa.

Il quadro normativo italiano: la legge 132/2025

Dal 10 ottobre 2025 è in vigore in Italia la legge 132/2025, che ha introdotto nel Codice Penale l’articolo 612-quater, dedicato alla ‘illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale’.

Il nuovo reato e le pene previste

La norma punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi diffonde, pubblica o cede immagini, video o voci falsificati con l’AI senza il consenso della persona interessata, quando il contenuto è idoneo a trarre in inganno sulla sua autenticità. L’Italia è stato il primo stato membro dell’Unione Europea ad approvare una normativa nazionale specifica sui deepfake basata sul regolamento europeo AI Act.

Il reato è perseguibile su querela della persona offesa nella maggior parte dei casi, ma si procede d’ufficio quando il fatto è collegato ad altri reati perseguibili d’ufficio, o quando colpisce persone incapaci per età o infermità, oppure pubbliche autorità nell’esercizio delle loro funzioni.

Le aziende come vittime e come intermediari responsabili

La normativa espone le aziende italiane su due fronti distinti. Come vittime: l’identità di dirigenti, comunicazioni ufficiali e prove documentali possono essere replicate con strumenti generativi e usate per frodi finanziarie, manipolazioni di mercato o contenzioso legale.

Come intermediari: chi gestisce piattaforme che ospitano contenuti di terzi risponde dei deepfake illeciti non rimossi tempestivamente secondo gli obblighi del Digital Services Act europeo.

Le aziende quotate, non quotate e le PMI sono tutte chiamate ad aggiornare i propri sistemi di compliance, inclusi i Modelli 231, per integrare questa nuova categoria di rischio.

Come proteggersi: misure operative concrete

La difesa più efficace contro le frodi deepfake di tipo BEC è la certificazione alla fonte: stabilire procedure operative che richiedano un canale verificabile e indipendente per autenticare comunicazioni sensibili — autorizzazioni di pagamento, trasferimenti, istruzioni finanziarie rilevanti — invece di basarsi esclusivamente sulla verifica visiva e vocale in una videochiamata.

Un protocollo semplice ma efficace: qualsiasi richiesta di trasferimento finanziario significativo ricevuta tramite videochiamata o messaggio deve essere confermata attraverso un secondo canale indipendente predefinito, prima di essere eseguita.

La formazione dei dipendenti come prima linea di difesa

Gli esperti di sicurezza informatica concordano su un punto: la tecnologia da sola non basta.

La formazione sistematica dei dipendenti — su cosa sono i deepfake, come riconoscerne i segnali, quali procedure seguire in caso di richieste sospette anche se apparentemente provenienti da dirigenti — è un elemento fondamentale della difesa, insieme alla gestione strutturata dei rischi a livello organizzativo. Il fattore umano resta sia la vulnerabilità principale che la prima linea di difesa possibile.

Il principio di precauzione: presupporre che ogni contenuto non certificato possa essere falso

Allo stato dell’arte tecnologico del 2026, i deepfake prodotti con i migliori strumenti disponibili sono indistinguibili da contenuti reali nel 70-85% dei casi, anche per osservatori esperti, secondo studi recenti di istituzioni accademiche internazionali.

Questo rende necessario abbandonare la rilevazione successiva (detection ex-post) come unica strategia di difesa: le procedure operative aziendali devono presupporre, per le comunicazioni più sensibili, che ogni video o audio non certificato all’origine attraverso un canale verificato possa essere falso, e strutturare i processi decisionali di conseguenza.

Matteo Di Medio

Matteo Di Medio

Matteo Di Medio è un giornalista digitale ed esperto di content strategy. È Caporedattore di Gioco Pulito e Influent People, due delle principali testate editoriali digitali del settore, e ricopre il ruolo di Responsabile dei Contenuti presso la Linking Agency, realtà specializzata in Digital PR, SEO e Web Reputation.
Nel corso della sua carriera ha contribuito alla crescita e allo sviluppo editoriale di numerosi progetti digitali, curando la produzione e la direzione dei contenuti con un approccio orientato alla qualità e alla visibilità online.

Articolo Precedente

Etica dell’AI nella comunicazione. Le domande che le aziende italiane non vogliono porsi

Articolo successivo

AI Act: cos’è, come funziona e cosa cambia per chi lavora nella comunicazione

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Informazione, Digital e Comunicazione di Successo
Direttore Antonio Padellaro